22 Giugno 2022

Care/i Colleghe/i,

come noto, nell’ambito della recente riforma del processo civile, in data odierna è entrata in vigore la disposizione che ha modificato l’art. 543 del codice di procedura civile.

La nuova formulazione di detto articolo prevede che, a pena di inefficacia del pignoramento, il creditore debba provvedere:

  • entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, a notificare al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, con indicazione del numero di ruolo della procedura;
  • quando ha provveduto al suddetto adempimento, a depositare l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione.

Orbene, l’orientamento del Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Isernia, dr. Luca Storto, è di considerare detta disposizione applicabile per gli atti di pignoramento presso terzi iscritti a ruolo a far data da oggi, non rilevando a tal fine la precedente data del pignoramento; ne discende che, per tutti i pignoramenti presso terzi che verranno iscritti a ruolo dalla data odierna, il creditore istante dovrà ottemperare a detti incombenti, anche se il pignoramento sia stato eseguito prima del 22/6/2022.

Cordiali saluti.

Il Presidente

Avv. Maurizio Carugno

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Modificato: 22 Giugno 2022