9 Novembre 2023

Cari Colleghi,
ad ulteriore specificazione della comunicazione a Voi pervenuta via PEC concernente la verifica del possesso dei requisiti per la permanenza nell’Albo degli Avvocati, rammento che il requisito dell’ “aver trattato almeno 5 affari per ciascun anno, anche se l’incarico è stato conferito da altro professionista” attiene agli anni 2020 e 2021 in quanto il DM 174/2021 che ha soppresso tale requisito è entrato in vigore in data 11.12.2021 e, pertanto, per i predetti anni deve essere autocertificato. Preciso, inoltre, che tutti i colleghi che si trovano in una delle condizioni elencate come causa di esonero nei primi 5 punti della precedente comunicazione non sono tenuti ad inviare l’autocertificazione.
Cordiali saluti.
Il Presidente, Avv. Florindo Di Lucente

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Modificato: 9 Novembre 2023