24 Febbraio 2022

Si invitano tutti gli iscritti che hanno preso servizio presso gli Uffici del Processo a darne immediata comunicazione al COA ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11, comma 2 bis, del decreto legge n. 80 del 9/6/2021 (convertito con modificazioni nella L. n. 113/2021), inserito con l’art. 34, comma 2 del c.d. “decreto bollette” del 18.02.2022, in via di pubblicazione.

Nel detto decreto legge, il Consiglio dei Ministri ha previsto l’incompatibilità con l’esercizio della professione forense e il contestuale obbligo di comunicazione per avvocati e praticanti dell’assunzione a tempo determinato presso l’Ufficio del Processo. Il testo di detta disposizione è consultabile nella news diffusa dal CNF, di cui al seguente link:

https://www.cfnews.it/avvocatura/avvocati-e-praticanti-avvocati-addetti-all-ufficio-del-processo-sospensione-dall-esercizio-dell-attivit%C3%A0-professionale/

Detta norma rileva anche ai fini previdenziali, come evidenziato nell’allegata nota del 23/2/22, a firma del Presidente di Cassa Forense.

Cordiali saluti.

Il Presidente

Avv. Maurizio Carugno

 

 

 

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Modificato: 24 Febbraio 2022